Giustizia

A. Riforma costituzionale

  1. Abolizione del comma 2 dell’art. 3 cost. deve rimanere solo l’uguaglianza formale;
  2. Abolizione dell’art. 32 cost. o almeno eliminazione dei trattamenti sanitari obbligatori;
  3. Riformulazione dell’art. 21 cost.: il diritto di libera manifestazione del pensiero deve essere assoluto e inderogabile; abolizione di tutti i reati di opinione (incitamento all’odio, vilipendio ecc.)
  4. Elezione diretta del presidente della repubblica per un massimo di due mandati di cinque anni; il presidente della repubblica è capo del governo, nomina i ministri e può sciogliere le camere;
  5. Abolizione del voto di fiducia sulle leggi;
  6. Abolizione dei decreti legge; l’esecutivo può adottare solo sulle materie della sicurezza nazionale (esclusa la salute) ordini esecutivi sul modello di quelli USA che scadono con il mandato del presidente; gli ordini esecutivi non possono contrastare con la costituzione;
  7. Abolizione di tutte le agenzie amministrative indipendenti;
  8. Abolizione di tutti i ministeri ad eccezione di: polizia (interni), giustizia, finanze, esteri, guerra (difesa);
  9. Uscita dell’Italia da tutte le organizzazioni internazionali;
  10. Estensione del referendum a tutte le materie compreso il diritto internazionale e il diritto tributario;
  11. Elezione diretta da parte dei cittadini dei giudici costituzionali;
  12. Previsione della possibilità per qualsiasi giudice di dichiarare l’incostituzionalità delle leggi con efficacia limitata al giudizio in corso; la Corte costituzionale può dichiarare l’incostituzionalità con efficacia erga omnes su ricorso di ciascun cittadino, del governo, del parlamento e dei consigli regionali;
  13. Istituzione del Tribunale dei Saggi; magistratura di controllo con diritto di veto su qualsiasi atto del presidente e del parlamento;
  14. Istituzione dell’ostracismo: ogni due anni i cittadini possono destituire qualsiasi politico comminandogli l’incompatibilità con qualsiasi carica pubblica elettiva per la durata di dieci anni;

B. Riforma dell’ordinamento giudiziario

  1. Abolizione non solo della Corte dei Conti, ma di tutte le magistrature amministrative;
  2. Incompatibilità assoluta tra la funzione di magistrato e lo svolgimento di qualsiasi incarico nell’interesse della pubblica amministrazione;
  3. Istituzione di un fondo separato per il pagamento degli stipendi della magistratura amministrato da un trust il cui consiglio d’amministrazione è eletto direttamente dai cittadini;
  4. L’ufficio del pubblico ministero è separato da quello di giudice; qualsiasi cittadino può incaricare un avvocato del libero foro di svolgere la funzione di pubblico ministero; gli atti di indagine e cautelari (sequestri, custodia cautelare, intercettazioni ecc.) devono essere sempre autorizzati da un organo giurisdizionale separato da quello giudicante penale;
  5. Istituzione delle giurie popolari nel civile e nel penale;
  6. Adozione di norme procedurali concernenti l’acquisizione delle prove conformi alle rules of civil procedure americane;
  7. Istituzione dell’interrogatorio incrociato dei testi in sede civile;
  8. Introduzione della responsabilità in proprio civile e penale dei magistrati. Nonché assunzione massiccia di nuovi magistrati per consentire l’azzeramento dell’arretrato;
  9. Normativa e pene più stringenti su truffe-assegni a vuoto- e frodi alimentari;
  10. Semplificazione delle procedure di notifica dei reati e dei procedimenti giudiziari;
  11. Riduzione drastica della tempistica dei processi con inserimento di un limite massimo (un anno);
  12. Riformulazione della normativa per i reati di corruzione dei pubblici dipendenti, reati contro la salute pubblica, contro gli abusi sulle donne, minori e anziani, inquinamento;
  13. Studio di norme per la separazione delle carriere dei magistrati, sulla certezza della pena e sulla specializzazione dell’apparato giudicante;
  14. Eliminazione dell’istituto della corte dei conti e relativo accorpamento nella giurisdizione ordinaria.