A. Riforma costituzionale
- Abolizione del comma 2 dell’art. 3 cost. deve rimanere solo l’uguaglianza formale;
- Abolizione dell’art. 32 cost. o almeno eliminazione dei trattamenti sanitari obbligatori;
- Riformulazione dell’art. 21 cost.: il diritto di libera manifestazione del pensiero deve essere assoluto e inderogabile; abolizione di tutti i reati di opinione (incitamento all’odio, vilipendio ecc.)
- Elezione diretta del presidente della repubblica per un massimo di due mandati di cinque anni; il presidente della repubblica è capo del governo, nomina i ministri e può sciogliere le camere;
- Abolizione del voto di fiducia sulle leggi;
- Abolizione dei decreti legge; l’esecutivo può adottare solo sulle materie della sicurezza nazionale (esclusa la salute) ordini esecutivi sul modello di quelli USA che scadono con il mandato del presidente; gli ordini esecutivi non possono contrastare con la costituzione;
- Abolizione di tutte le agenzie amministrative indipendenti;
- Abolizione di tutti i ministeri ad eccezione di: polizia (interni), giustizia, finanze, esteri, guerra (difesa);
- Uscita dell’Italia da tutte le organizzazioni internazionali;
- Estensione del referendum a tutte le materie compreso il diritto internazionale e il diritto tributario;
- Elezione diretta da parte dei cittadini dei giudici costituzionali;
- Previsione della possibilità per qualsiasi giudice di dichiarare l’incostituzionalità delle leggi con efficacia limitata al giudizio in corso; la Corte costituzionale può dichiarare l’incostituzionalità con efficacia erga omnes su ricorso di ciascun cittadino, del governo, del parlamento e dei consigli regionali;
- Istituzione del Tribunale dei Saggi; magistratura di controllo con diritto di veto su qualsiasi atto del presidente e del parlamento;
- Istituzione dell’ostracismo: ogni due anni i cittadini possono destituire qualsiasi politico comminandogli l’incompatibilità con qualsiasi carica pubblica elettiva per la durata di dieci anni;
B. Riforma dell’ordinamento giudiziario
- Abolizione non solo della Corte dei Conti, ma di tutte le magistrature amministrative;
- Incompatibilità assoluta tra la funzione di magistrato e lo svolgimento di qualsiasi incarico nell’interesse della pubblica amministrazione;
- Istituzione di un fondo separato per il pagamento degli stipendi della magistratura amministrato da un trust il cui consiglio d’amministrazione è eletto direttamente dai cittadini;
- L’ufficio del pubblico ministero è separato da quello di giudice; qualsiasi cittadino può incaricare un avvocato del libero foro di svolgere la funzione di pubblico ministero; gli atti di indagine e cautelari (sequestri, custodia cautelare, intercettazioni ecc.) devono essere sempre autorizzati da un organo giurisdizionale separato da quello giudicante penale;
- Istituzione delle giurie popolari nel civile e nel penale;
- Adozione di norme procedurali concernenti l’acquisizione delle prove conformi alle rules of civil procedure americane;
- Istituzione dell’interrogatorio incrociato dei testi in sede civile;
- Introduzione della responsabilità in proprio civile e penale dei magistrati. Nonché assunzione massiccia di nuovi magistrati per consentire l’azzeramento dell’arretrato;
- Normativa e pene più stringenti su truffe-assegni a vuoto- e frodi alimentari;
- Semplificazione delle procedure di notifica dei reati e dei procedimenti giudiziari;
- Riduzione drastica della tempistica dei processi con inserimento di un limite massimo (un anno);
- Riformulazione della normativa per i reati di corruzione dei pubblici dipendenti, reati contro la salute pubblica, contro gli abusi sulle donne, minori e anziani, inquinamento;
- Studio di norme per la separazione delle carriere dei magistrati, sulla certezza della pena e sulla specializzazione dell’apparato giudicante;
- Eliminazione dell’istituto della corte dei conti e relativo accorpamento nella giurisdizione ordinaria.